Verifica SpA
Organismo di ispezione accreditato
Verifica SpA è certificata da Accredia, con accreditamento numero 0296ISP.
ISP N° 0296
Organismo di ispezione
Rispondiamo alle domande più frequenti (Frequently Asked Questions - FAQ) in relazione ad alcuni temi ed attività di interesse, in qualità di Organismo di Ispezione Accreditato.
La verifica viene richiesta dal datore di lavoro delle aziende con almeno un lavoratore subordinato, che provvederà a contattare Organismi di Ispezione privati o pubblici (ASL/ARPA).
La norma stabilisce, non proprio esattamente, entro quali tempi richiedere la prima verifica, ma è buon senso fare riferimento alla messa in esercizio dell’impianto in esame (indipendentemente se l’assunzione del lavoratore subordinato cessi negli anni a seguire o si crei dopo la messa in esercizio).
Le verifiche periodiche si avranno con la seguente frequenza:
Secondo la legislazione vigente, ai fini della sicurezza dei lavoratori, sono assimilati ai dipendenti anche i soci lavoratori delle società di persone o cooperative, gli stagisti, gli apprendisti e persino gli allievi di scuole che utilizzano macchine utensili e attrezzature in genere.
Mediante una proposta contrattuale, da lui sottoscritta, su apposita modulistica predisposta da Verifica SpA.
In tale proposta contrattuale il Datore di Lavoro specifica una serie di dati necessari a determinare la tariffa. L’Organismo, entro 15 giorni dal ricevimento della proposta contrattuale, invia apposita comunicazione di accettazione al Datore di Lavoro.
Verifica SpA ha predisposto un tariffario perfettamente in linea con il cosiddetto “tariffario Ispesl 2005”, il cui utilizzo è diventato obbligatorio PER TUTTI GLI ORGANISMI, con il DL 162/2019 (milleproroghe) convertito in legge il 28 Febbraio 2020 – vedi area Download su questo sito.
La Appendice A della norma UNI CEI EN ISO 170020 stabilisce che “il personale responsabile dell’effettuazione dell’ispezione non deve essere il progettista, il costruttore, il fornitore, l’installatore, l’acquirente, il proprietario, l’utilizzatore o il manutentore degli oggetti sottoposti ad ispezione”.
Un chiarimento del Ministero ha specificato che l’ispettore di tali impianti non solo non può essere una delle figure precedentemente elencate per l’impianto oggetto di verifica ma neanche concorrente di essi.
In pratica ha specificato che l’ispettore non può essere né progettista di impianti elettrici, né installatore, né consulente in materia di impianti elettrici né rivenditore o produttore di materiali elettrici.
I profili professionali maggiormente interessanti per questo ruolo sono (in ordine di preferenza):
In tutti i casi viene richiesta una esperienza almeno biennale in materia di impianti elettrici.
Nel DPR 462/01 si fa riferimento a ulteriori decreti che avrebbero dovuto spiegare meglio il campo di applicazione del DPR medesimo.
In assenza di tali decreti esplicativi occorre usare il buon senso. Pare cioè plausibile utilizzare il campo di applicazione del DPR 547/55.
Secondo i decreti attuativi del DPR 547/55, andavano denunciati (e quindi verificati periodicamente) gli impianti di protezione da scariche atmosferiche dirette (escluso quindi gli SPD), solo per le attività soggette al controllo dei VV.F. (cioè quelle allora inserite nel DPR 689/59 tab. A e B).
In pratica: se in un’azienda soggetta al controllo dei VV.F. è installato un parafulmine, il Datore di Lavoro è (quasi) certamente tenuto a “denunciarlo”, inviando dichiarazione di conformità (o documento equivalente, cioè dichiarazione a firma dell’installatore, di aver rispettato la regola dell’arte), come indicato dal DPR 462/01 e a far eseguire verifiche periodiche con la periodicità prevista.
Se invece l’azienda non contiene attività soggette, parrebbero non necessarie sia la “denuncia” sia la verifica periodica. In ogni caso non è vietato far eseguire le verifiche periodiche (es. straordinarie) e quindi, per maggior tranquillità, il Datore di Lavoro la può richiedere comunque, se la sua valutazione del rischio fulminazione afferma che l’edificio non è “autoprotetto”.
Il recente DPR 233/03 abroga le tabelle A e B del DM 22/12/58 e stabilisce che tutti i datori di lavoro devono far eseguire una valutazione del rischio mirata all’individuazione di eventuali zone con pericolo di esplosione.
La valutazione sarà effettuata mediante le procedure di cui alle norme CEI 31-30 e 31-35. A seguito di tale individuazione di zone pericolose, secondo lo stesso decreto, le verifiche di cui al DPR 462/01 saranno eseguite SOLO ove vi siano zone 0 (o 20) e 1 o (21).
Se non si possono considerare luoghi con pericolo di esplosione (v. faq precedente) le centrali termiche o cucine, con potenza installata superiore a 30.000 kCal/h (35 kW) sono soggette a normative specifiche di prevenzione incendi (DM 12/04/96), pertanto si può ritenere che la combinazione dei fattori di rischio incendio non sia trascurabile ma determini un luogo “a maggior rischio in caso di incendio” (fermo restando che tale classificazione dovrebbe essere evidente nel progetto degli impianti).
Per luoghi di lavoro dove l’attività prevalente impone periodicità biennale, è opportuno estendere tale periodicità all’intero impianto.
Nei casi in cui la periodicità biennale fosse necessaria per piccoli ambienti (es. locale centrale termica, o locale gruppo elettrogeno di potenza > 25 kW) si può procedere con periodicità differenti.
È vero che in genere nella centrale termica non stazionano i dipendenti di un’azienda per lavorare.
Non essendo espressamente dichiarato da alcun riferimento legislativo che si possono escludere i locali tecnici dalle verifiche periodiche degli impianti, è consigliabile, per i datori di lavoro, far eseguire verifiche riguardanti anche tali locali, per non rischiare di incorrere in eventuali sanzioni.
Le verifiche periodiche per i cantieri si effettuano ogni due anni.
Per la definizione di cantiere si fa riferimento al Dlgs 81/08 – Titolo IV: “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all’allegato I”, ovvero;
Secondo la norma CEI 64-8/7V2 art. 710.2.1 un locale per trattamenti estetici in cui si utilizzano apparecchiature elettriche per uso estetico (guida CEI 6239), è assimilabile ad un locale ad uso medico.
Se un centro estetico esercita un’attività con macchine aventi parti applicate al corpo umano, come per i locali medici di gruppo 1, la periodicità delle verifiche è di due anni.
Nell’attività di parrucchiere non ci dovrebbero essere macchine con parti applicate al paziente, in quanto si dovrebbe esercitare l’attività con apparecchi quali phon, caschi per signora o simili; di conseguenza la periodicità sarebbe di 5 anni.
Nel caso in cui ci sono lampade per abbronzatura o altri apparecchi elettrici per trattamenti estetici, con parti a contatto, la periodicità diventa biennale come al punto precedente.
La norma CEI 64-8 710.2.1 e 710.2.2 oltre a definire “il locale medico destinato a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti…” aggiunge che “per paziente si intende persona o animale”. Queste definizioni implicano che l’ambulatorio veterinario è un locale ad uso medico.
Dunque, in caso sia presente almeno un dipendente, esso è soggetto a DPR 462/01 con una periodicità delle verifiche biennale.
La palestra non ha, in genere, apparecchi elettromedicali e quindi non rientra tra i locali ad uso medico; in generale la periodicità delle verifiche sarà quindi quinquennale come per tutti i locali ordinari.
Nel caso in cui nella palestra sono ubicati lettini di abbronzatura o altre apparecchiature elettromedicali per trattamenti estetici (es. elettrostimolatori con alimentazione da rete), si devono adottare misure di protezione analoghe ai locali medici di gruppo 1 e quindi le verifiche assumono, in questo caso, una periodicità biennale.
Dalla circolare del Ministero dell’Interno n°36 del 11/12/1985 si evince che i ristoranti non sono soggetti ai controlli della prevenzione incendi, indipendentemente dal numero di persone.
Se invece la sala è destinata anche a banchetti con danze, è “luogo di pubblico spettacolo” e quindi soggetta a prevenzione incendi. In tal caso è inquadrabile come luogo a maggior rischio in caso di incendio.
Resta comunque compito del il progettista degli impianti elettrici stabilire se è un luogo “a maggior rischio in caso di incendio” o meno. In tal caso la periodicità è biennale, altrimenti quinquennale.
Secondo una circolare ISPESL n°12988 del 24 ottobre 1994 indirizzata ai dipartimenti, sono soggetti ad una nuova denuncia e quindi ad una verifica straordinaria, gli impianti che sono stati oggetto di trasformazioni sostanziali, intendendo per esse quelle modifiche che in qualche modo coinvolgono l’impianto totalmente o nel punto di consegna.
Qualche esempio di trasformazione sostanziale:
Non sono, perciò, da considerare trasformazioni sostanziali:
Nel caso di rilascio di dichiarazione di conformità a seguito di manutenzione ordinaria / straordinaria dell’impianto rimane l’obbligo di far effettuare la verifica periodica prima della scadenza dei due/cinque anni dall’ultima VP.
Nel caso di rilascio di dichiarazione di conformità a seguito di modifica sostanziale dell’impianto, il DL deve inviare la nuova dichiarazione di conformità alla ASL/ARPA e far effettuare la verifica straordinaria ad un Organismo Abilitato o ad ASL/ARPA.
Nel caso di rilascio di dichiarazione di conformità a seguito di rifacimento totale dell’impianto, si deve seguire la procedura relativa ai nuovi impianti.
Evidentemente, se un organo di vigilanza dovesse scoprire una falsa dichiarazione di conformità, ciò comporterebbe guai molto seri sia al datore di lavoro, sia alla ditta installatrice.
Il DPR 462/01 indica differenti periodicità di verifica a seconda della tipologia d’impianto (ogni due o cinque anni). In particolar modo per i locali ad uso medico è stabilita una periodicità di due anni. Ma cosa si intende per “locale ad uso medico”?.
L’ultima edizione della norma tecnica CEI 64-8 ed. 2003, sez. 710 definisce “locali ad uso medico” tutti quei luoghi destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o riabilitazione dei pazienti (inclusi i trattamenti estetici), compresi gli ambulatori veterinari.
In tal caso una farmacia è definita come locale ad uso medico (in tal caso la periodicità è biennale), se al suo interno si effettuano diagnosi come la misura della pressione, l’ECG, la misurazione diabete ecc., o eventuali terapie come massaggi trattamenti vari, riabilitazioni ecc.
Resta a carico del datore di lavoro la responsabilità dell’individuazione dei locali ad uso medico e della “scelta” sulla periodicità della verifica.
Secondo il decreto Milleproroghe del 2019, convertito in legge nel febbraio 2020, il datore di lavoro comunica all’INAIL il nominativo dell’organismo incaricato, per via informatica, vale a dire utilizzando il la sezione CIVA del portale di INAIL, mediante le sue credenziali personali.
Operare sul CIVA è molto semplice ed intuitivo. L’accesso al portale INAIL avviene solo con credenziali esclusive del Datore di Lavoro, oppure per delega da parte dello stesso. Dal momento che ogni forma di consulenza in materia di impianti elettrici è preclusa agli organismi abilitati per il DPR 462/01 autorevoli fonti consultate ritengono che sia preclusa anche la possibilità di svolgere incombenze da parte del Datore di Lavoro su sito di INAIL. Sarebbe molto più legittimo che il Datore di Lavoro incaricasse, nel caso fosse necessario, il proprio progettista o installatore.
Verifica SpA
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