Verifica SpA
Laboratorio di taratura accreditato
Il laboratorio di taratura (LAT) di Verifica SpA è certificato da Accredia, con accreditamento numero 0247T.
LAT N° 0247
Laboratorio di taratura
Rispondiamo alle domande più frequenti (Frequently Asked Questions - FAQ) in relazione ad alcuni temi ed attività di interesse come laboratorio di taratura per i contatori di energia elettrica e per i relè.
Secondo la circolare 28/D dell’Agenzia delle Dogane, per tutti gli impianti ad energia rinnovabile >20 kW vi è l’obbligo di eseguire la taratura sul contatore/contatori, per ottenere la licenza d’officina rilasciata dall’Agenzia delle Dogane. È previsto l’obbligo della taratura anche per usufruire degli incentivi erogati dal GSE.
Sì, in caso di sostituzione del contatore o dei TA/TV, vi è l’obbligo di procedere con una taratura straordinaria del contatore.
Come indicato sulla Circolare n.2 del 19/02/2020 dell’Agenzia delle Dogane, è stato previsto che dal 1° Gennaio 2021, i laboratori autorizzati invieranno i certificati attraverso una procedura telematizzata all’Agenzia delle Dogane e consegneranno al cliente il pdf del certificato munito del protocollo identificativo dell’Agenzia.
Successivamente il cliente dovrà conservare la copia del certificato presso la propria sede e applicare la marca da bollo da €16,00.
I titolari degli impianti di produzione in esercizio e connessi alle reti MT e BT con impianti di produzione > 11,08 kW (per i quali è previsto l’SPI esterno) devono eseguire le prove su SPI con cassetta di prova ogni 5 anni ed inviare i risultati al Distributore.
I titolari degli impianti di produzione di potenza fino a 11,08 kW, (con SPI integrato), devono eseguire le prove sul SPI tramite autotest ogni anno e riportarle su apposito registro, senza inviare i risultati al Distributore.
Per i clienti passivi connessi in MT, l’obbligo di eseguire le prove mediante cassetta prova relè si applica a tutti gli impianti entrati in esercizio a partire dal 1° agosto 2016, data di entrata in vigore della variante V2 alla norma CEI 0-16 (prima scadenza entro luglio 2021).
Nel caso in cui il SPI sia integrato, l’Utente attivo non deve inviare al distributore la documentazione attestante i risultati dell’autotest eseguito ogni anno, ma è tenuto a conservarla su apposito registro. Solo il primo report di autotest va inviato al Distributore ai fini dell’allaccio.
Sì, ovviamente in caso di sostituzione di uno dei sistemi di protezione, la relativa documentazione di test va inviata al Distributore in occasione della sostituzione, e poi periodicamente a partire da quella data.
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