Quando effettuare la verifica
Individuata la
frequenza della verifica periodica, occorre stabilire la tempistica entro cui
effettuarla. La data che rappresenta il punto cardine è la data di entrata in
vigore del DPR 462/01 e cioè il 23 gennaio 2002. Quindi per tutti gli impianti
realizzati dopo tale data il datore di lavoro dovrà far effettuare la verifica
periodica in dipendenza della data indicata sulla dichiarazione di conformità o
quella dell’ultima verifica di legge effettuata dall’Ispesl o dall’ASL
(aggiungendo 2 o 5 anni).
Per tutti quegli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del DPR 462/01
si dovrà prendere in considerazione o il verbale dell’ultima verifica effettuata
dalle ASL o, in mancanza di questo, la data del verbale di omologazione dell’ISPESL
o, in mancanza di quest’ultimo, si dovrà fare riferimento alla data del rilascio
della dichiarazione di conformità.
Se manca quest’ultima (caso in cui l’impianto, sia antecedente al 1990) si farà
riferimento alla data di messa in servizio dell’impianto. La data che risulta
sommando a tale data 2 o 5 anni è il termine ultimo entro cui dover fare
effettuare la verifica periodica.
Se tale termine è già scaduto, si dovrà richiedere immediatamente la verifica
del proprio impianto al un Organismo Abilitato o alle ASL/ARPA.
Se l’impianto non è stato mai denunciato, si dovrà procedere alla denuncia dello
stesso, inviando la dichiarazione di conformità all’ISPESL e all’ASL/ARPA.
Laddove è presente lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) le due
copie della dichiarazione di conformità andranno inviate allo stesso, con
preghiera di inoltro all’ISPESL e all’ASL.
In tal caso come detto sopra si dovrà far eseguire la verifica periodica
dell’impianto di terra se, sommando 2 o 5 anni alla data della dichiarazione di
conformità, tale data risulti già trascorsa.
Per tutti quegli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore della legge
46/90, mancando la dichiarazione di conformità la denuncia dovrà effettuarsi
mediante atto notorio in conformità a quanto previsto dal DPR n. 392/94
indicando la data di installazione degli impianti, e la rispondenza alla L.
186/68. In quest’ultimo caso si dovrà richiedere immediatamente la verifica
periodica del proprio impianto.
Schema riassuntivo
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TIPO DI IMPIANTO |
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ |
TEMPI PER FAR ESEGUIRE LA VERIFICA PERIODICA |
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Nuovi impianti |
Inviare dichiarazione di conformità a ISPESL e ASL/ARPA (*) (oppure al SUAP) entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto soggetto al DPR 462/01 |
Far eseguire la verifica periodica entro cinque / due anni dalla data della messa in esercizio dell'impianto soggetto al DPR 462/01 |
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Impianti realizzati dopo l’entrata in vigore della 46/90 e mai denunciati. |
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Impianti privi di dichiarazione di Conformità perché realizzati prima dell'entrata in vigore della Legge 46/90. |
Inviare
dichiarazione di conformità di adeguamento o autocertificazione |
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Impianti già denunciati all’ISPESL e mai omologati. |
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Impianti già sottoposti ad omologazione o e/o a verifica. |
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Far eseguire la verifica periodica entro cinque/due anni dalla data dell'omologazione o dell'ultima verifica |
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(*) L'omologazione per i soli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione è di competenza esclusiva dell' ASL-ARPA, che vi provvede dopo aver ricevuto la dichiarazione di conformità. In tal caso la dichiarazione di conformità sarà inviata solo all'ASL-ARPA e non anche all'ISPESL. Per tutti gli altri impianti l'omologazione è costituita dalla dichiarazione di conformità. |
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Come comportarsi
in caso di “subentro”
In caso di subentro, se l’impianto non ha subito alcuna modifica sostanziale dal
punto di vista della sicurezza elettrica (es. ambienti ordinari che sono
diventati “a maggior rischio elettrico” o “locali ad uso medico”), il nuovo
datore di lavoro ha come unico obbligo quello di comunicare all’ISPESL e all’ASL/ARPA
la variazione di ragione sociale.
Se il nuovo datore di lavoro, invece, introduce modifiche sostanziali
all’impianto (es. cambio alimentazione da BT a MT, cambio di destinazione d’uso
di un locale che comporta variazione del rischio elettrico, etc.), oltre alla
variazione di ragione sociale deve comunicare all’ISPESL e all’ASL/ARPA la
modifica effettuata.
In questo caso è necessario che il datore di lavoro si attivi anche per
richiedere la verifica straordinaria prevista dal DPR 462/01 in caso di modifica
sostanziale dell’impianto.
Se il vecchio datore di lavoro non aveva mai denunciato gli impianti, il nuovo
proprietario se ne dovrà fare onere, con la relativa verifica periodica.
Se il nuovo datore di lavoro sostituisce completamente l’impianto, si ricade nel
caso della denuncia di un nuovo impianto.