Periodicità per l’effettuazione delle verifiche
Il datore di lavoro deve per legge:
In proposito si forniscono le
seguenti indicazioni:
per "cantieri" devono intendersi quelli definiti dall’art. 2, comma 1,
lettera a) del DPR 494/96 e successive modifiche e integrazioni, e cioè sono
considerati cantieri: “I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la
trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o
temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri
materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti
elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche
e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere
di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed
il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la
realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. In tal senso si percepisce
la temporaneità del cantiere e quindi solo difficilmente esso avrà vita maggiore
a due anni.”;
per "locali ad uso medico" devono intendersi quelli destinati a scopi
diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o riabilitazione dei
pazienti (inclusi i trattamenti estetici), compresi gli ambulatori veterinari, e
comunque quelli definiti dalla norma CEI 64-8/7, V ed. 2003;
per impianti “negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio”
devono intendersi, in accordo con la norma CEI 64-8/7, gli impianti di messa a
terra e di protezione contro le scariche atmosferiche installati “in ambienti
che presentano, in caso di incendio, un rischio maggiore di quello che
presentano gli ambienti ordinari”. La Norma CEI 64-8/7 comprende tra gli
impianti a “A maggior rischio in caso di incendio” anche quelle attività
rientranti nell’attività di controllo da parte dei Vigili del Fuoco, che devono
rilasciare il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) così come stabiliti dal
DM 16/02/1982.
Quindi in tutte le attività che hanno il CPI la periodicità è biennale.
per “impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione” si
intendono tutti quei luoghi in cui è stata fatta una valutazione dei rischi da
parte del Datore di Lavoro e risulta essere un luogo pericoloso.
L’individuazione di questi luoghi ha subito recentemente una modificazione con
l’entrata in vigore del D.Lgs. 233/03 del 10 settembre 2003. Antecedentemente a
tale decreto, l’individuazione dei luoghi con pericolo di esplosione era
effettuata da una classificazione convenzionale basata sulle tabelle A) e B) del
DM 22/12/58.
Ora con il D. Lgs. 233/03 la procedura di determinazione delle zone segue la
filosofia del D. Lgs. 626/94 e cioè è lo stesso datore di lavoro ad effettuare
una valutazione dei rischi relativi al pericolo di esplosione (o la fa
effettuare da personale qualificato).
I mezzi tecnici di valutazione sono forniti dalle norme tecniche e precisamente
dalla norma EN 60079-10 (CEI 31-30, CEI 31-35, ecc.) per le atmosfere esplosive
in presenza di gas e la EN 50281-3 per le atmosfere esplosive in presenza di
polveri combustibili.
Per la verifiche di tali impianti l’articolo 88-undecies della D. Lgs. 626/96
(così come modificato dal D. Lgs. 233/03), prescrive che le zone sottoposte a
verifica (biennale) secondo il DPR 462/01 siano solo le zone 0, 1, 20 e 21;
rimangono escluse le zone 2 e 22.
Verifiche straordinarie
Le verifiche straordinarie previste dal DPR 462/01 devono essere
richieste dal datore di lavoro, agli Organismi Abilitati o alle ASL/ARPA nei
seguenti casi:
a) Esito negativo della verifica periodica;
b) Modifica sostanziale dell’impianto;
c) Richiesta del datore di lavoro.