D1) Da chi viene richiesta la verifica e con quali tempi?
La verifica viene richiesta dal datore di
lavoro delle aziende con almeno un lavoratore subordinato, che provvederà a
contattare Organismi di Ispezione privati o pubblici (ASL/ARPA).
La norma stabilisce, non proprio esattamente, entro quali tempi richiedere la
prima verifica, ma è buon senso fare riferimento alla messa in esercizio
dell’impianto in esame (indipendentemente se l’assunzione del lavoratore
subordinato cessi negli anni a seguire o si crei dopo la messa in esercizio).
Le verifiche periodiche si avranno con la seguente frequenza:
- ogni cinque anni per tutti gli altri casi.
D2) Se un’azienda ha solo degli stagisti è soggetta agli obblighi del DPR 462/01?
Secondo la legislazione vigente, ai fini della sicurezza dei lavoratori, sono assimilati ai dipendenti anche i soci lavoratori delle società di persone o cooperative, gli stagisti, gli apprendisti e persino gli allievi di scuole che utilizzano macchine utensili e attrezzature in genere.
D3) In che modo il D.L. richiede l’ispezione di verifica all’Organismo?
Mediante una proposta contrattuale, da
lui sottoscritta, su apposita modulistica predisposta da Verifica s.p.a.
In tale proposta contrattuale il D.L. specifica una serie di dati necessari a
determinare la tariffa. L’Organismo, entro 15 giorni dal ricevimento della
proposta contrattuale, invia apposita comunicazione di accettazione al D.L. a
mezzo raccomandata A.R., a mezzo fax o a mezzo e-mail. Negli ultimi due casi,
però, il Proponente dovrà confermare la ricezione stesso mezzo; in caso di
mancata conferma Verifica S.p.A. sarà tenuta all’invio della stessa a mezzo
raccomandata A.R. (in realtà i tempi saranno di norma molto inferiori).
Verifica S.p.A. ha predisposto un tariffario,
costruito in base alla superficie di estensione dell’impianto e alla sua potenza
contrattuale, che permette di determinare abbastanza precisamente i tempi di
durata delle ispezioni e, conseguentemente, le tariffe.
Un discorso a parte riguarda i locali con pericolo di esplosione, gli ambienti
di lavoro che superano di molto i limiti dimensionali previsti nel tariffario e
altri casi particolari.
In tutti questi casi è possibile richiedere un questionario informativo, da
compilare e inviare via fax o via e-mail all’Organismo.
Tale informativa permette all’Organismo di emettere, in pochi minuti, un’offerta
adeguata, tenendo conto dunque di numerosi altri fattori, oltre alla superficie
coperta e alla potenza contrattuale.
Verifica S.p.A. si sforza di determinare con precisione sia la tariffa che la
durata delle ispezioni. Le tariffe così costruite sono caratterizzate da una
chiarezza e trasparenza che, finora, non abbiamo riscontrato in nessun altro
tariffario di enti pubblici o privati.
D5) C’è compatibilità tra il lavoro di verificatore di Organismo di Ispezione e di progettista libero professionista?
La Appendice A
della norma UNI CEI EN ISO 170020 stabilisce che “il personale responsabile
dell’effettuazione dell’ispezione non deve essere il progettista, il
costruttore, il fornitore, l’installatore, l’acquirente, il proprietario,
l’utilizzatore o il manutentore degli oggetti sottoposti ad ispezione”.
Un chiarimento del Ministero ha specificato che l’ispettore di tali impianti non
solo non può essere una delle figure precedentemente elencate per l’impianto
oggetto di verifica ma neanche concorrente di essi.
In pratica ha specificato che l’ispettore non può essere né progettista di
impianti elettrici, né installatore, né consulente in materia di impianti
elettrici né rivenditore o produttore di materiali elettrici.
D6) Qual è il profilo richiesto per poter diventare ispettore di Verifica s.p.a.?
I profili professionali maggiormente interessanti per questo ruolo sono (in ordine di preferenza):
- Ingegneri o periti industriali con esperienza significativa nella progettazione e/o verifica di impianti elettrici.
- Ingegneri o periti industriali con specializzazione in impianti elettrici.
D7) In quali casi si deve richiedere la verifica periodica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e quali sono tali impianti?
Nel DPR 462/01 si fa riferimento a ulteriori
decreti che avrebbero dovuto spiegare meglio il campo di applicazione del DPR
medesimo.
In assenza di tali decreti esplicativi occorre usare il buon senso. Pare cioè
plausibile utilizzare il campo di applicazione del DPR 547/55.
Secondo i decreti attuativi del DPR 547/55, andavano denunciati (e quindi
verificati periodicamente) gli impianti di protezione da scariche atmosferiche
dirette (escluso quindi gli SPD), solo per le attività soggette al controllo dei
VV.F. (cioè quelle allora inserite nel DPR 689/59 tab. A e B).
In pratica: se in un’azienda soggetta al controllo dei VV.F. è installato un
parafulmine, il DL è (quasi) certamente tenuto a “denunciarlo”, inviando
dichiarazione di conformità (o documento equivalente, cioè dichiarazione a firma
dell’installatore, di aver rispettato la regola dell’arte), come indicato dal
DPR 462/01 e a far eseguire verifiche periodiche con la periodicità prevista.
Se invece l’azienda non contiene attività soggette, parrebbero non necessarie
sia la “denuncia” sia la verifica periodica. In ogni caso non è vietato far
eseguire le verifiche periodiche (es. straordinarie) e quindi, per maggior
tranquillità, il DL la può richiedere comunque.
D8) Cosa si intende per "impianti con pericolo di esplosione"?
Il recente DPR 233/03 abroga le tabelle A e B del DM 22/12/58 e stabilisce che tutti i datori di lavoro devono far eseguire una valutazione del rischio mirata all’individuazione di eventuali zone con pericolo di esplosione. La valutazione sarà effettuata mediante le procedure di cui alle norme CEI 31-30 e 31-35. A seguito di tale individuazione di zone pericolose, secondo lo stesso decreto, le verifiche di cui al DPR 462/01 saranno eseguite SOLO ove vi siano zone 0 (o 20) e 1 o (21).
D9) Le centrali termiche e le cucine, sono luoghi con pericolo di esplosione o luoghi marci?
Se non si possono considerare luoghi con pericolo di esplosione (v. faq precedente) le centrali termiche o cucine, con potenza installata superiore a 30.000 kCal/h (35 kW) sono soggette a normative specifiche di prevenzione incendi (DM 12/04/96), pertanto si può ritenere che la combinazione dei fattori di rischio incendio non sia trascurabile ma determini un luogo “ a maggior rischio in caso di incendio”(fermo restando che tale classificazione dovrebbe essere evidente nel progetto degli impianti).
D10) Qual è la periodicità delle verifiche periodiche per uno studio medico senza apparecchi elettrici con parti applicate?
Tale locale è da intendersi “locale ad uso medico di gruppo 0”, perciò la periodicità prevista è di due anni.
D11) Qual è la periodicità delle verifiche per una struttura mista, cioè con locali a maggior rischio in caso di incendio e locali di tipo ordinario?
Per luoghi di lavoro dove l’attività prevalente impone periodicità biennale, è opportuno estendere tale periodicità all’intero impianto. Nei casi in cui la periodicità biennale fosse necessaria per piccoli ambienti (es. locale centrale termica, o locale gruppo elettrogeno di pot. > 25 kW) si può procedere con periodicità differenti.
D12) In caso di attività con la sola centrale termica a periodicità biennale è proprio necessario far eseguire la verifica biennale alla stessa dato che essa non è proprio un luogo di lavoro?
E’ vero che in
genere nella centrale termica non stazionano i dipendenti di un’azienda per
lavorare.
Non essendo espressamente dichiarato da alcun riferimento legislativo che si
possono escludere i locali tecnici dalle verifiche periodiche degli impianti, è
consigliabile, per i datori di lavoro, far eseguire verifiche riguardanti anche
tali locali, per non rischiare di incorrere in eventuali sanzioni.
D13) Qual è la periodicità delle verifiche per un cantiere e cosa si intende esattamente con questa parola?
Le verifiche
periodiche per i cantieri si effettuano ogni due anni.
Per la definizione di cantiere si fa riferimento al Dlgs 81/08 – Titolo IV:
“qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui
elenco è riportato all'allegato I”, ovvero;
“1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione, risanamento , ristrutturazione o equipaggiamento, la
trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o
temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri
materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti
elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche
e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, per le
opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi,
ed il montaggio o lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la
realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.”
D14) Qual è la periodicità delle verifiche per un locale dove è svolta l’attività di centro estetico?
Secondo la norma
CEI 64-8/7V2 art. 710.2.1 un locale per trattamenti estetici in cui si
utilizzano apparecchiature elettriche per uso estetico (guida CEI 6239), è
assimilabile ad un locale ad uso medico.
Se un centro estetico esercita un’attività con macchine aventi parti applicate
al corpo umano, come per i locali medici di gruppo 1, la periodicità delle
verifiche è di due anni.
D15) Qual è la periodicità delle verifiche per un locale dove è svolta l’attività di parrucchiere?
Nell’attività di
parrucchiere non ci dovrebbero essere macchine con parti applicate al paziente,
in quanto si dovrebbe esercitare l’attività con apparecchi quali phon, caschi
per signora o simili; di conseguenza la periodicità sarebbe di 5 anni.
Nel caso in cui ci sono lampade per abbronzatura o altri apparecchi elettrici
per trattamenti estetici, con parti a contatto, la periodicità diventa biennale
come al punto precedente.
D16) Qual è la periodicità delle verifiche per un locale dove c’è l’attività di ambulatorio veterinario?
La norma CEI
64-8 710.2.1 e 710.2.2 oltre a definire “il locale medico destinato a scopi
diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei
pazienti…” aggiunge che “per paziente si intende persona o animale”.
Queste definizioni implicano che l’ambulatorio veterinario è un locale ad uso
medico.
Dunque, in caso sia presente almeno un dipendente, esso è soggetto a DPR 462/01
con una periodicità delle verifiche biennale.
D17) Una palestra con apparecchi ad uso ginnico è classificabile come locale ad uso medico?
La palestra non
ha, in genere, apparecchi elettromedicali e quindi non rientra tra i locali ad
uso medico; in generale la periodicità delle verifiche sarà quindi quinquennale
come per tutti i locali ordinari.
Nel caso in cui nella palestra sono ubicati lettini di abbronzatura o altre
apparecchiature elettromedicali per trattamenti estetici (es. elettrostimolatori
con alimentazione da rete), si devono adottare misure di protezione analoghe ai
locali medici di gruppo 1 e quindi le verifiche assumono, in questo caso, una
periodicità biennale.
D18) Un ristorante con cucina elettrica e 120 posti a sedere è soggetto a verifica biennale o quinquennale?
Dalla circolare
del Ministero dell’Interno n°36 del 11/12/1985 si evince che i ristoranti non
sono soggetti ai controlli della prevenzione incendi, indipendentemente dal
numero di persone.
Se invece la sala è destinata anche a banchetti con danze, è “luogo di pubblico
spettacolo” e quindi soggetta a prevenzione incendi.
In tal caso è inquadrabile come luogo a maggior rischio in caso di incendio.
Resta comunque compito del il progettista degli impianti elettrici stabilire se
è un luogo “a maggior rischio in caso di incendio” o meno. In tal caso la
periodicità è biennale, altrimenti quinquennale.
D19) Cosa si intende per modifica sostanziale dell’impianto (in seguito alla quale il DL deve richiedere la verifica straordinaria)?
Secondo una
circolare ISPESL n°12988 del 24 ottobre 1994 indirizzata ai dipartimenti, sono
soggetti ad una nuova denuncia e quindi ad una verifica straordinaria, gli
impianti che sono stati oggetto di trasformazioni sostanziali, intendendo per
esse quelle modifiche che in qualche modo coinvolgono l’impianto totalmente o
nel punto di consegna.
Qualche esempio di trasformazione sostanziale:
· Le variazioni della categoria dell’impianto o della tensione di alimentazione;
· Aumento di potenza che implica modifica del quadro generale o della cabina di
trasformazione;
· Una modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione dai contatti
indiretti, se può interessare tutto l’impianto;
· L’aumento delle cabine di trasformazione nei sistemi di categoria II;
· Cambio di destinazione d’uso del locale, in caso comporti variazioni
significative alla valutazione del rischio elettrico (es. trasformazione da
ufficio a studio medico)
Non sono,
perciò, da considerare trasformazioni sostanziali:
· le modifiche nei quadri secondari o circuiti terminali;
· l’aumento della potenza contrattuale se non comporta modifiche sull’impianto;
· il cambio della ragione sociale.
D20) Cosa succede se il DL prima della scadenza dei due/cinque anni dall’ultima verifica periodica si fa rilasciare una nuova dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico?
Nel caso di
rilascio di dichiarazione di conformità a seguito di manutenzione
ordinaria/straordinaria dell’impianto rimane l’obbligo di far effettuare la
verifica periodica prima della scadenza dei due/cinque anni dall’ultima VP.
Nel caso di rilascio di dichiarazione di conformità a seguito di modifica
sostanziale dell’impianto, il DL deve inviare la nuova dichiarazione di
conformità alla ASL/ARPA e far effettuare la verifica straordinaria ad un
Organismo Abilitato o ad ASL/ARPA.
Nel caso di rilascio di dichiarazione di conformità a seguito di rifacimento
totale dell’impianto, si deve seguire la procedura relativa ai nuovi impianti.
Evidentemente, se un organo di vigilanza dovesse scoprire una falsa
dichiarazione di conformità, ciò comporterebbe guai molto seri sia al datore di
lavoro, sia alla ditta installatrice.
D21) Un’industria di abbigliamento con più di 25 addetti è un luogo a maggior rischio in caso di incendio (essendo soggetta a prevenzione incendi sotto l’attività n°49)?
La nuova norma
CEI 64-8 all’art. 751.03 specifica che in assenza di specifica valutazione del
rischio incendio, tutte le attività soggette al controllo dei VV.F., di cui al
DM 16/02/82, sono normalmente considerabili “a maggior rischio”.
A ulteriore supporto di tale tesi, si ricorda inoltre che, normalmente,
un’attività sottoposta a controllo dei VV.F. (come in questo caso), essendo
sempre a rischio incendio “medio” o “alto” (secondo la classificazione di cui al
DM 10/03/98), presumibilmente è tale che la combinazione dei fattori di rischio
di cui al punto 751.03 della CEI 64-8 la fa rientrare tra i luoghi a maggior
rischio in caso di incendio.
D22) La Farmacia: Locale ad uso medico?
Il DPR 462/01 indica differenti periodicità di verifica a seconda della tipologia d’impianto (ogni due o cinque anni). In particolar modo per i locali ad uso medico è stabilita una periodicità di due anni. Ma cosa si intende per “locale ad uso medico”?. L’ultima edizione della norma tecnica CEI 64-8 ed. 2003, sez. 710 definisce "locali ad uso medico” tutti quei luoghi destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o riabilitazione dei pazienti (inclusi i trattamenti estetici), compresi gli ambulatori veterinari.
In tal caso una farmacia è definita come locale ad uso medico (in tal caso la periodicità è biennale), se al suo interno si effettuano diagnosi come la misura della pressione, l’ECG, la misurazione diabete ecc., o eventuali terapie come massaggi trattamenti vari, riabilitazioni ecc.
Resta a carico del datore di lavoro la responsabilità dell’individuazione dei locali ad uso medico e della “scelta” sulla periodicità della verifica.